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FORMAZIONE

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L’aggiornamento e sviluppo professionale continuo è un obbligo sancito dall’art. 7 del D.P.R. 7 Agosto 2012 n. 137, che riguarda chi esercita una professione, con il fine di “garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale”.


L’introduzione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo allinea gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori a molti altri professionisti italiani che già da tempo hanno l’obbligo dell’aggiornamento.
Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

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Il Regolamento per l’aggiornamento professionale è stato approvato dal Ministero e di seguito il CNAPPC ha elaborato le Linee Guida. Invitiamo tutti gli iscritti a prendere visione di questi due documenti che sono disponibili nel nostro sito:

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Linee Guida 2020 – in vigore dal 1° gennaio 2020

Linee Guida 2017 – in vigore dal 1° gennaio 2017

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Di seguito riportiamo come estratto i punti più importanti del regolamento e delle nuove linee guida aggiornate al 1 gennaio 2020.

Crediti formativi obbligatori (cfp) – Triennio 2017-2019
60 cfp complessivi nel triennio, di cui almeno 12 cfp obbligatori in materia di discipline ordinistiche
In ogni caso eventuali crediti maturati in eccesso, questi possono essere riportati nel triennio successivo nel limite massimo di 20 crediti.
Per i neo-iscritti l’obbligo parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine.

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Aree oggetto dell’attività formativa

  • architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza

  • gestione della professione

  • discipline ordinistiche

  • sostenibilità

  • storia, restauro e conservazione

  • strumenti, conoscenza e comunicazione

  • urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio

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Dipendenti pubblici

Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida,in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d’intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quantostabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti c.f.p..

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Dipendenti privati

Parimenti, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali e il CNAPPC valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza.

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Attività formativa all’estero
È competenza dell’Ordine territoriale validare crediti formativi professionalirelativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all’estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare all’Ordine territoriale tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l’attività formativa, quali,a titolo esemplificativo: i programmi dell’attività formativa, i costi di partecipazione,i docenti, e a completamento l’attestato di frequenza.

L’Ordine territoriale, entro 60 gg dalla ricezione dell’istanza, provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le attuali Linee Guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell’operato degli Ordini territoriali in coerenza con l’art.2 comma g del Regolamento

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Riconoscimento dei crediti
I cfp acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell’iscritto nell’Albo Unico.

Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa nella piattaforma Im@teria, a registrare i cfp ottenuti per le seguenti attività/eventi formativi:
– corsi abilitanti relativi a sicurezza, VVFF, acustica;
– le attività di cui al punto 5.3 linee guida;
– le attività/ eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere d), e), f) linee guida
– le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2 delle linee guida
L’iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, deve inviare contestualmente all’Ordine Territoriale una autocertificazione di evidenzia legale unitamente a copia di documento di identità.
Clicca qui  per avere indicazioni su come inserire in portale iM@teria istanze ed autocertificazioni 

Esoneri
Il  Consiglio  dell’Ordine,  su  domanda  motivata  e  documentata  dell’interessato,  può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

a) maternità, paternità e adozione, riducendo l’obbligo formativo di – 20 c.f.p. per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio, ivi compresi i 4 c.f.p. in

materia di discipline ordinistiche;

b) malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionaleper almeno sei mesi continuativi;

c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;

d) docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verificadi competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

– non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione

– non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggettoal relativo obbligo;

– non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

L’esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.

Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo.

Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.

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Sanzioni
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 137/2012 l’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.
L’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di disciplina, è tenuto all’avvio dell’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente nei confronti di coloro che non assolvono l’obbligo formativo, salvo i casi nei quali l’iscritto provveda ad adempiere i propri obblighi nel termine di sei mesi dalla scadenza triennale.
Riportiamo il testo dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012 )

 

Formazione continua
1. Al fine di garantire la qualita’ ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettivita’, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria  competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda  di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al  ministro  vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi,  previo  parere  favorevole  del  ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalita’ e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo  di aggiornamento  da  parte  degli  iscritti  e  per   la   gestione   e l’organizzazione dell’attivita’ di aggiornamento a cura degli  ordini o  collegi  territoriali,  delle  associazioni  professionali  e  dei soggetti autorizzati;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il  territorio  nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale  quale  unita’  di misura della formazione continua.
4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le universita’ possono essere stabilite regole comuni di  riconoscimento reciproco dei crediti formativi  professionali  e  universitari.  Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo  parere  favorevole dei ministri vigilanti,  i  consigli  nazionali  possono  individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
5. L’attivita’ di formazione,  quando  e’  svolta  dagli  ordini  e collegi, puo’ realizzarsi anche in  cooperazione  o  convenzione  con altri soggetti.
6. Le  regioni,  nell’ambito  delle  potesta’  a  esse  attribuite dall’articolo   117   della   Costituzione,   possono    disciplinare l’attribuzione di fondi per  l’organizzazione  di  scuole,  corsi  ed eventi di formazione professionale.
7. Resta ferma la normativa  vigente  sull’educazione  continua  in medicina (ECM).”

 


PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI PROMOSSI DA TERZI

 

I soggetti che richiedono l’accreditamento di eventi formativi devono prendere visione del “Regolamento per accreditamento attività formativa di soggetti terzi” ed inviare le richieste almeno 30 giorni prima dell’evento alla e-mail: architettitrieste@archiworld.it

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